Verifica apparecchi di sollevamento
I nostri Servizi
Verifiche attrezzature di lavoro Art. 71 D.Lgs. 81/08
La sicurezza delle attrezzature di lavoro è argomento primario nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questa ragione il legislatore ha stabilito dei precisi obblighi in carico ai datori di lavoro.
Entro 30 giorni dalla messa in servizio di un apparecchio di sollevamento il Datore di Lavoro ha infatti l’obbligo di denunciarne la presenza al dipartimento INAIL competente per territorio attraverso il portale CIVA; entro la scadenza prevista in all VII D.Lgs. 81/08 (triennale, biennale, o annuale a seconda della tipologia di macchina ed al suo settore di impiego) deve richiedere ad INAIL, tramite il portale CIVA, l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
Successivamente ed entro la periodicità prevista per la tipologia di macchina, richiedere a T&A oppure ad ASL l’esecuzione delle verifiche periodiche successive (fino alla vendita o dismissione dell’attrezzatura di lavoro).
Il nostro servizio
Le nostre verifiche periodiche supportano il datore di lavoro nell’attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispondendo agli obblighi dell’art. 71 ed allegato VII del D.Lgs. 81/08.
In fase di verifica ci occupiamo di:
- esame documentale: visioniamo i documenti della tua macchina e verifichiamo la corretta conservazione del registro dei controlli
- prove a vuoto: facciamo eseguire prove in assenza di carico per valutare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza
- prove con carico: le prove con carico servono a valutare la risposta dell’apparecchio nell’uso normale ed a verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro il sovraccarico
Tipologie di attrezzature
La nostra abilitazione ottenuta presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ai sensi del Decreto Interministeriale 11/04/2011 come organismo di ispezione di parte terza, ci consente di erogare i servizi di prima verifica periodica che verifiche periodiche successive sulle seguenti tipologie di attrezzature, in tutta la regione Emilia Romagna:
– APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO PERSONE – PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOROTIZZATO (GRUPPO SP – Lettera b) – PLE;
– APPARECCHI MOBILI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI PORTATA SUPERIORE A 200 KG (GRUPPO SC – Lettera a) – AUTOGRU;
– APPARECCHI MOBILI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI PORTATA SUPERIORE A 200 KG (GRUPPO SC – Lettera a) – GRU SU AUTOCARRO;
– APPARECCHI TRASFERIBILI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI PORTATA SUPERIORE A 200 KG (GRUPPO SC – Lettera b) – GRU A TORRE;
– APPARECCHI FISSI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI PORTATA SUPERIORE A 200 KG (GRUPPO SC – Lettera c) – CARRIPONTE E GRU A BANDIERA;
– CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO (GRUPPO SC – Lettera d);
– IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA (GRUPPO SC – Lettera e).


